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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

«meta dati»: una descrizione strutturata del contenuto o dell’uso dei dati che agevola la ricerca o l’utilizzo di tali dati;

3)

« dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

« dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

« prodotto connesso»: un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’ utente;

6)

« servizio_correlato»: un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso;

7)

« trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati, con o senza l’ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, l’archiviazione, l’adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

8)

«servizio di trattamento dei dati»: un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi;

9)

« stesso_tipo_di_servizio»: un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario, lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati e le principali funzionalità;

10)

«servizio di intermediazione dei dati»: un servizio di intermediazione dei dati quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/868;

11)

« interessato»: l’ interessato di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

12)

« utente»: una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio_correlato;

13)

«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell’Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio_correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio_correlato;

14)

«destinatario dei dati»: una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall’ utente di un prodotto connesso o di un servizio_correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell’ utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione;

15)

« dati del prodotto»: dati generati dall’uso di un prodotto connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo;

16)

« dati di un servizio_correlato»: dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto connesso, registrati intenzionalmente dall’ utente o generati come sottoprodotto dell’azione dell’ utente durante la fornitura di un servizio_correlato da parte del fornitore;

17)

« dati prontamente disponibili»: dati del prodotto e dati di un servizio_correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto connesso o dal servizio_correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione;

18)

« segreto_commerciale»: un segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

19)

«detentore del segreto_commerciale»: un detentore del segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2016/943;

20)

« profilazione»: la profilazione quale definita all’articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;

21)

« messa_a_disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un prodotto connesso per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

22)

« immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto connesso sul mercato dell’Unione;

23)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

24)

« impresa»: una persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti e alle pratiche di cui al presente regolamento, agisce per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

25)

«piccola impresa» una piccola impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

26)

«micro impresa»: una micro impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

27)

« organismi_dell’Unione»: organi e organismi_dell’Unione istituiti da atti adottati sulla base del trattato sull’Unione europea, del TFUE o del trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica o ai sensi di tali atti;

28)

« ente_pubblico»: le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi;

29)

« emergenza_pubblica»: una situazione eccezionale, limitata nel tempo, come un’emergenza di sanità pubblica, un’emergenza derivante da calamità naturali, una grave catastrofe di origine antropica, compreso un grave incidente di cibersicurezza, che incide negativamente sulla popolazione dell’Unione o su tutto o parte di uno Stato membro, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, sulla stabilità finanziaria, o di un sostanziale e immediato degrado delle risorse economiche nell’Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati e che è determinata o dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell’Unione o nazionale;

30)

« cliente»: una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati con l’obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati;

31)

« assistenti_virtuali»: software che può elaborare richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla le funzioni dei prodotti connessi;

32)

« risorse_digitali»: elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d’uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro;

33)

« infrastruttura_TIC_locale»: un’infrastruttura TIC e risorse informatiche possedute dal cliente, o da questi prese in locazione o noleggiate, situate nel centro dati del cliente stesso e operate dal cliente o da un terzo;

34)

« passaggio»: il processo che coinvolge un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine, un cliente di un servizio di trattamento dei dati e, ove pertinente, un fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione, nel quale il cliente del servizio di trattamento dei dati passa dall’utilizzo di un servizio di trattamento dei dati all’utilizzo di un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso_tipo_di_servizio, o un altro servizio, offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a una infrastruttura_TIC_locale, anche mediante l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati;

35)

«tariffe di uscita dei dati»: le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l’estrazione dei loro dati attraverso la rete dall’infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l’invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali;

36)

«tariffe di passaggio»: le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all’ infrastruttura_TIC_locale, comprese le tariffe di uscita dei dati;

37)

« equivalenza_funzionale»: il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse_digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso_tipo_di_servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto;

38)

« dati esportabili»: ai fini degli articoli da 23 a 31 e dell’articolo 35, i dati di ingresso e uscita, inclusi i meta dati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall’utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di risorse o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che costituiscono segreti commerciali, di fornitori di servizi di trattamento dei dati o di terzi;

39)

« contratto_intelligente»: un programma informatico utilizzato per l’esecuzione automatica di un accordo o di parte di esso utilizzando una sequenza di registrazioni elettroniche di dati e garantendone l’integrità e l’accuratezza del loro ordine cronologico;

40)

« interoperabilità»: la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

41)

«specifica di interoperabilità aperta»: una specifica tecnica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell’ interoperabilità tra i servizi di trattamento dei dati;

42)

« specifiche_comuni»: un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;

43)

« norma_armonizzata»: una norma_armonizzata, quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

CAPO II

CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per quanto riguarda, tra l’altro:

a)

la messa a disposizione dei dati del prodotto connesso e di un servizio_correlato all’ utente del prodotto connesso o del servizio_correlato;

b)

la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati;

c)

la messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e a organismi_dell’Unione, a fronte di necessità eccezionali per tali dati, per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico;

d)

la facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all’altro;

e)

l’introduzione di garanzie contro l’accesso illecito di terzi ai dati non personali; e

f)

lo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati a cui accedere, da trasferire e utilizzare.

2.   Il presente regolamento concerne i dati personali e non personali, compresi i seguenti tipi di dati nei contesti seguenti:

a)

il capo II si applica ai dati, ad eccezione del contenuto, relativi alle prestazioni, all’uso e all’ambiente dei prodotti connessi e dei servizi correlati;

b)

il capo III si applica a tutti i dati del settore privato soggetti a obblighi di condivisione dei dati previsti dalla legge;

c)

il capo IV si applica a tutti i dati del settore privato il cui accesso e utilizzo si basano su contratti tra imprese;

d)

il capo V si applica a tutti i dati del settore privato, incentrandosi sui dati non personali;

e)

il capo VI si applica a tutti i dati e servizi trattati dai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

f)

il capo VII si applica a tutti i dati non personali detenuti nell’Unione da fornitori di servizi di trattamento dei dati.

3.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai fabbricanti di prodotti connessi immessi sul mercato dell’Unione e ai fornitori di servizi correlati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento di tali fabbricanti e fornitori;

b)

agli utenti nell’Unione di prodotti connessi o servizi correlati di cui alla lettera a);

c)

ai titolari dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che mettono dati a disposizione dei destinatari dei dati nell’Unione;

d)

ai destinatari dei dati nell’Unione a disposizione dei quali sono messi i dati;

e)

agli enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea e agli organismi_dell’Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari a fronte di una necessità eccezionale per l’esecuzione di un compito specifico svolto nell’interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;

f)

ai fornitori di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, che forniscono tali servizi a clienti nell’Unione;

g)

ai partecipanti agli spazi di dati, ai venditori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti e alle persone la cui attività commerciale, imprenditoriale o professionale comporti l’implementazione di contratti intelligenti per altri nel contesto dell’esecuzione di un accordo.

4.   Nei casi in cui il presente regolamento fa riferimento a prodotti connessi o servizi correlati, tali riferimenti comprendono anche gli assistenti_virtuali, nella misura in cui interagiscono con un prodotto connesso o un servizio_correlato.

5.   Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell’integrità delle apparecchiature terminali, che si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo e i diritti degli interessati. Nella misura in cui gli utenti sono gli interessati, i diritti di cui al capo II del presente regolamento integrano i diritti di accesso da parte degli interessati e i diritti alla portabilità dei dati di cui agli articoli 15 e 20 del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali o della vita privata o la legislazione nazionale adottata conformemente a tale diritto dell’Unione, prevale il pertinente diritto dell’Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali o della vita privata.

6.   Il presente regolamento non si applica agli accordi volontari per lo scambio di dati tra soggetti pubblici e privati né li pregiudica, in particolare gli accordi volontari di condivisione dei dati.

Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell’Unione o nazionali che prevedono la condivisione e l’utilizzo dei dati e l’accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, in particolare i regolamenti (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 e (UE) 2023/1543 e la direttiva (UE) 2023/1544, o la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non si applica alla raccolta o alla condivisione, all’accesso o all’utilizzo dei dati a norma del regolamento (UE) 2015/847 e della direttiva (UE) 2015/849. Il presente regolamento non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e in ogni caso non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza pubblica, difesa o sicurezza nazionale indipendentemente dal tipo di entità incaricata dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze, né il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. Il presente regolamento fa salve le competenze degli Stati membri in materia di amministrazione doganale e fiscale o salute e sicurezza dei cittadini.

7.   Il presente regolamento integra l’approccio di autoregolamentazione di cui al regolamento (UE) 2018/1807 aggiungendo obblighi di applicazione generale relativi al passaggio ad altri servizi cloud.

8.   Il presente regolamento fa salvi gli atti giuridici dell’Unione e nazionali che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare le direttive 2001/29/CE, 2004/48/CE e (UE) 2019/790.

9.   Il presente regolamento integra e fa salvo il diritto dell’Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, in particolare le direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/UE.

10.   Il presente regolamento non preclude la conclusione di contratti di condivisione dei dati volontari e legittimi, ivi compresi contratti conclusi su base reciproca, che siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

«meta dati»: una descrizione strutturata del contenuto o dell’uso dei dati che agevola la ricerca o l’utilizzo di tali dati;

3)

« dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

« dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

« prodotto connesso»: un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l’archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall’ utente;

6)

« servizio_correlato»: un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell’acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso;

7)

« trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati, con o senza l’ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, l’archiviazione, l’adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l’allineamento o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

8)

«servizio di trattamento dei dati»: un servizio digitale fornito a un cliente e che consente l’accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con un minimo sforzo di gestione o interazione con il fornitore di servizi;

9)

« stesso_tipo_di_servizio»: un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario, lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati e le principali funzionalità;

10)

«servizio di intermediazione dei dati»: un servizio di intermediazione dei dati quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/868;

11)

« interessato»: l’ interessato di cui all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

12)

« utente»: una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio_correlato;

13)

«titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l’obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell’Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio_correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio_correlato;

14)

«destinatario dei dati»: una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall’ utente di un prodotto connesso o di un servizio_correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell’ utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell’Unione;

15)

« dati del prodotto»: dati generati dall’uso di un prodotto connesso e progettati dal fabbricante in modo tale che un utente, un titolare dei dati o un terzo, compreso se del caso il fabbricante, possano reperirli tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l’accesso su dispositivo;

16)

« dati di un servizio_correlato»: dati che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti relativi al prodotto connesso, registrati intenzionalmente dall’ utente o generati come sottoprodotto dell’azione dell’ utente durante la fornitura di un servizio_correlato da parte del fornitore;

17)

« dati prontamente disponibili»: dati del prodotto e dati di un servizio_correlato che un titolare dei dati ottiene o può ottenere legittimamente dal prodotto connesso o dal servizio_correlato senza che ciò implichi uno sforzo sproporzionato che vada al di là di una semplice operazione;

18)

« segreto_commerciale»: un segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

19)

«detentore del segreto_commerciale»: un detentore del segreto_commerciale quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2016/943;

20)

« profilazione»: la profilazione quale definita all’articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679;

21)

« messa_a_disposizione_sul_mercato»: la fornitura di un prodotto connesso per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

22)

« immissione_sul_mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto connesso sul mercato dell’Unione;

23)

« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

24)

« impresa»: una persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti e alle pratiche di cui al presente regolamento, agisce per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

25)

«piccola impresa» una piccola impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

26)

«micro impresa»: una micro impresa quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

27)

« organismi_dell’Unione»: organi e organismi_dell’Unione istituiti da atti adottati sulla base del trattato sull’Unione europea, del TFUE o del trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica o ai sensi di tali atti;

28)

« ente_pubblico»: le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi;

29)

« emergenza_pubblica»: una situazione eccezionale, limitata nel tempo, come un’emergenza di sanità pubblica, un’emergenza derivante da calamità naturali, una grave catastrofe di origine antropica, compreso un grave incidente di cibersicurezza, che incide negativamente sulla popolazione dell’Unione o su tutto o parte di uno Stato membro, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, sulla stabilità finanziaria, o di un sostanziale e immediato degrado delle risorse economiche nell’Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati e che è determinata o dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell’Unione o nazionale;

30)

« cliente»: una persona fisica o giuridica che ha instaurato un rapporto contrattuale con un fornitore di servizi di trattamento dei dati con l’obiettivo di utilizzare uno o più servizi di trattamento dei dati;

31)

« assistenti_virtuali»: software che può elaborare richieste, compiti o domande, compresi quelli basati su input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ad altri servizi o controlla le funzioni dei prodotti connessi;

32)

« risorse_digitali»: elementi in formato digitale, comprese le applicazioni, relativamente ai quali il cliente ha il diritto d’uso, indipendentemente dal rapporto contrattuale con il servizio di trattamento dei dati che intende abbandonare per passare a un altro;

33)

« infrastruttura_TIC_locale»: un’infrastruttura TIC e risorse informatiche possedute dal cliente, o da questi prese in locazione o noleggiate, situate nel centro dati del cliente stesso e operate dal cliente o da un terzo;

34)

« passaggio»: il processo che coinvolge un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine, un cliente di un servizio di trattamento dei dati e, ove pertinente, un fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione, nel quale il cliente del servizio di trattamento dei dati passa dall’utilizzo di un servizio di trattamento dei dati all’utilizzo di un altro servizio di trattamento dei dati appartenente allo stesso_tipo_di_servizio, o un altro servizio, offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a una infrastruttura_TIC_locale, anche mediante l’estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati;

35)

«tariffe di uscita dei dati»: le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti per l’estrazione dei loro dati attraverso la rete dall’infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati e l’invio ai sistemi di un diverso fornitore o a infrastrutture TIC locali;

36)

«tariffe di passaggio»: le tariffe diverse dalle spese standard di servizio o di risoluzione anticipata, imposte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un cliente per le azioni imposte dal presente regolamento in caso di passaggio ai sistemi di un diverso fornitore o all’ infrastruttura_TIC_locale, comprese le tariffe di uscita dei dati;

37)

« equivalenza_funzionale»: il ripristino, sulla base dei dati esportabili e delle risorse_digitali del cliente, di un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dello stesso_tipo_di_servizio dopo il processo di passaggio, laddove il servizio del trattamento dei dati di destinazione fornisce risultati sostanzialmente comparabili in risposta al medesimo input per le caratteristiche condivise fornite al cliente in virtù del contratto;

38)

« dati esportabili»: ai fini degli articoli da 23 a 31 e dell’articolo 35, i dati di ingresso e uscita, inclusi i meta dati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall’utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di risorse o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o che costituiscono segreti commerciali, di fornitori di servizi di trattamento dei dati o di terzi;

39)

« contratto_intelligente»: un programma informatico utilizzato per l’esecuzione automatica di un accordo o di parte di esso utilizzando una sequenza di registrazioni elettroniche di dati e garantendone l’integrità e l’accuratezza del loro ordine cronologico;

40)

« interoperabilità»: la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento di dati o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

41)

«specifica di interoperabilità aperta»: una specifica tecnica delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell’ interoperabilità tra i servizi di trattamento dei dati;

42)

« specifiche_comuni»: un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;

43)

« norma_armonizzata»: una norma_armonizzata, quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.

CAPO II

CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

Articolo 3

Obbligo di rendere accessibili all’ utente i dati del prodotto e dei servizi correlati

1.   I prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all’ utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto.

2.   Prima di concludere un contratto di acquisto, locazione o noleggio di un prodotto connesso, il venditore, il locatore o il noleggiante, che può essere il fabbricante, fornisce all’ utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile:

a)

il tipo, il formato e il volume stimato di dati del prodotto che il prodotto connesso può generare;

b)

se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale;

c)

se il prodotto connesso è in grado di archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, compresa, se del caso, la durata prevista della conservazione;

d)

il modo in cui l’ utente può accedere a tali dati, reperirli o, se del caso, cancellarli, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d’uso e la qualità del servizio.

3.   Prima di concludere un contratto di fornitura di un servizio_correlato, il fornitore di tale servizio_correlato fornisce all’ utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile:

a)

la natura, il volume stimato e la frequenza di raccolta dei dati del prodotto che il potenziale titolare dei dati dovrebbe ottenere e, se del caso, le modalità con cui l’ utente può accedere a tali dati o reperirli, comprese le modalità di archiviazione dei dati del potenziale titolare dei dati e la durata della loro conservazione;

b)

la natura e il volume stimato dei dati di un servizio_correlato che saranno generati, nonché le modalità con cui l’ utente può accedere a tali dati o reperirli, comprese le modalità di archiviazione dei dati del potenziale titolare dei dati e la durata della conservazione;

c)

se il potenziale titolare dei dati prevede di utilizzare esso stesso i dati prontamente disponibili e le finalità per le quali tali dati saranno utilizzati e se intende consentire a uno o più terzi di utilizzare i dati per le finalità concordate con l’ utente;

d)

l’identità del potenziale titolare dei dati, ad esempio il suo nome commerciale e l’indirizzo geografico al quale è stabilito e, se del caso, di altre parti coinvolte nel trattamento dei dati;

e)

i mezzi di comunicazione che consentono di contattare rapidamente il potenziale titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest’ultimo;

f)

il modo in cui l’ utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi e, se del caso, porre fine alla condivisione dei dati;

g)

il diritto dell’ utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37;

h)

se un potenziale titolare dei dati è il detentore di segreti commerciali contenuti nei dati accessibili dal prodotto connesso o generati nel corso della fornitura di un servizio_correlato e, qualora il potenziale titolare dei dati non sia il detentore di segreti commerciali, l’identità del detentore del segreto_commerciale;

i)

la durata del contratto tra l’ utente e il potenziale titolare dei dati, nonché le modalità per risolvere tale contratto.

Articolo 4

Diritti e obblighi degli utenti e dei titolari dei dati per l’accesso, l’utilizzo e la messa a disposizione dei dati del prodotto e del servizio_correlato

1.   Qualora l’ utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto connesso o dal servizio_correlato, i titolari dei dati mettono prontamente a disposizione dell’ utente i dati, nonché i pertinenti meta dati necessari per interpretare e utilizzare tali dati senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, gratuitamente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile.

2.   Gli utenti e i titolari dei dati possono limitare o vietare contrattualmente l’accesso ai dati, il loro uso o la loro ulteriore condivisione nel caso in cui tale trattamento possa compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto connesso, come previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, e comportare gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione delle persone fisiche. Le autorità settoriali possono fornire agli utenti e ai titolari dei dati competenze tecniche in tale contesto. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente articolo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 37.

3.   Fatto salvo il diritto dell’ utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, in caso di eventuale controversia con il titolare dei dati relativamente a limitazioni o divieti contrattuali di cui al paragrafo 2 l’ utente può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

4.   I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l’esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o compromettendo o pregiudicando l’autonomia, il processo decisionale o le scelte dell’ utente attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un’interfaccia utente digitale o di una sua parte.

5.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente ai fini del paragrafo 1, un titolare dei dati non impone a tale persona di fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni, in particolare dati di registro, sull’accesso dell’ utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell’ utente e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

6.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati solo a condizione che prima della comunicazione il titolare dei dati e l’ utente adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con l’ utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

7.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 6 o qualora l’ utente non attui le misure concordate a norma del paragrafo 6 o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita all’ utente per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

8.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente a norma del paragrafo 6 del presente articolo, detto titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto connesso, ed è fornita per iscritto all’ utente e senza indebito ritardo. Qualora rifiutasse di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

9.   Fatto salvo il diritto di un utente di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un utente che intenda contestare la decisione di un titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 7 e 8 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

10.   L’ utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto connesso in concorrenza con il prodotto connesso da cui provengono i dati, né li condivide con un terzo con tale intenzione e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se applicabile, del titolare dei dati.

11.   L’ utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso agli stessi.

12.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto connesso o di un servizio_correlato sono messi a disposizione dell’ utente dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica del trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

13.   Un titolare dei dati utilizza eventuali dati non personali prontamente disponibili solo sulla base di un contratto stipulato con l’ utente. Un titolare dei dati non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione dell’ utente, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la sua posizione commerciale sui mercati in cui l’ utente è attivo.

14.   I titolari dei dati non mettono a disposizione di terzi i dati non personali del prodotto a fini commerciali o non commerciali diversi dall’esecuzione del loro contratto con l’ utente. Se del caso, i titolari dei dati vincolano contrattualmente i terzi a non condividere ulteriormente i dati da essi ricevuti.

Articolo 5

Diritto dell’ utente di condividere i dati con terzi

1.   Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati prontamente disponibili, nonché i pertinenti meta dati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, senza indebito ritardo, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati, in modo facile, sicuro, a titolo gratuito per l’ utente, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo continuo e in tempo reale. I dati sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati in conformità degli articoli 8 e 9.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai dati prontamente disponibili nel contesto del collaudo di nuovi prodotti connessi, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato a meno che il loro utilizzo da parte di terzi non sia autorizzato contrattualmente.

3.   Qualsiasi impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:

a)

non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensi pecuniari o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l’ utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

non sollecita né fornisce incentivi commerciali all’ utente affinché chieda al titolare dei dati di mettere i dati a disposizione di uno dei suoi servizi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

c)

non riceve dall’ utente dati che quest’ultimo ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

4.   Al fine di verificare se una persona fisica o giuridica si possa considerare un utente o un terzo ai fini del paragrafo 1, l’ utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario . I titolari dei dati non conservano informazioni sull’accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell’infrastruttura di dati.

5.   Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell’infrastruttura tecnica di un titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l’accesso ai dati.

6.   Un titolare dei dati non utilizza dati prontamente disponibili per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del terzo, o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo in qualsiasi altro modo che potrebbe compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest’ultimo non abbia autorizzato tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare facilmente tale autorizzazione in qualsiasi momento.

7.   Se l’ utente non è l’ interessato i cui dati personali sono richiesti, i dati personali generati dall’uso di un prodotto connesso o di un servizio_correlato, sono messi a disposizione del terzo dal titolare dei dati solo se esiste una valida base giuridica per il trattamento a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 di detto regolamento e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.

8.   La mancanza di accordo, da parte del titolare dei dati e del terzo, sulle modalità per la trasmissione dei dati non ostacola, impedisce o interferisce con l’esercizio dei diritti dell’ interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, con il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 di tale regolamento.

9.   I segreti commerciali sono conservati e comunicati a terzi solo nella misura in cui tale divulgazione è strettamente necessaria per conseguire la finalità concordata tra l’ utente e il terzo. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti meta dati, e concorda con il terzo le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

10.   In assenza di accordo sulle misure necessarie di cui al paragrafo 9 del presente articolo o qualora il terzo non attui le misure concordate ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può bloccare o, se del caso, sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. La decisione del titolare dei dati è debitamente motivata e fornita al terzo per iscritto e senza indebito ritardo. In tali casi il titolare dei dati notifica all’autorità competente designata a norma dell’articolo 37 di aver bloccato o sospeso la condivisione dei dati e indica quali misure non sono state concordate o attuate e, se del caso, di quali segreti commerciali è stata pregiudicata la riservatezza.

11.   In circostanze eccezionali, qualora il titolare dei dati che è detentore di un segreto_commerciale possa dimostrare che subirà molto probabilmente gravi danni economici a causa della divulgazione di segreti commerciali, malgrado le misure tecniche e organizzative adottate dal terzo di cui al paragrafo 9 del presente articolo, tale titolare dei dati può rifiutare di volta in volta una richiesta di accesso ai dati specifici in questione. Tale dimostrazione è debitamente motivata sulla base di elementi oggettivi, in particolare l’applicabilità della protezione dei segreti commerciali in paesi terzi, la natura e il livello di riservatezza dei dati richiesti nonché l’unicità e la novità del prodotto connesso, ed è fornita per iscritto al terzo senza indebito ritardo. Qualora rifiuti di condividere i dati ai sensi del presente paragrafo, il titolare dei dati notifica l’autorità competente designata a norma dell’articolo 37.

12.   Fatto salvo il diritto del terzo di presentare ricorso in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, un terzo che intenda contestare la decisione del titolare dei dati di rifiutare, o di bloccare o sospendere la condivisione di dati a norma dei paragrafi 10 e 11 può:

a)

presentare, conformemente all’articolo 37, paragrafo 5, lettera b), un reclamo all’autorità competente che decide senza indebito ritardo se e a quali condizioni debba iniziare o riprendere la condivisione dei dati; o

b)

convenire con il titolare dei dati di deferire la questione a un organismo di risoluzione delle controversie in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1.

13.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti degli interessati a norma del diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6

Obblighi dei terzi che ricevono dati su richiesta dell’ utente

1.   Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell’articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l’ utente e fatti salvi il diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali compresi i diritti dell’ interessato per quanto riguarda i dati personali. Il terzo cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata, salvo diverso accordo con l’ utente relativamente ai dati non personali.

2.   Il terzo:

a)

non rende indebitamente difficile l’esercizio da parte dell’ utente delle scelte o dei diritti a norma dell’articolo 5 e del presente articolo, magari offrendogli scelte in modo non neutrale, o ricorrendo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei suoi confronti, o compromettendone o pregiudicandone l’autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un’interfaccia utente digitale o una sua parte;

b)

fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679, non utilizza i dati che riceve per la profilazione, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall’ utente;

c)

non mette a disposizione di altri terzi i dati che riceve, a meno che i dati siano messi a disposizione sulla base di un contratto con l’ utente e a condizione che l’altro terzo adotti tutte le misure necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo per preservare la riservatezza dei segreti commerciali;

d)

non mette i dati che riceve a disposizione di un’ impresa designata come gatekeeper a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

e)

non utilizza i dati che riceve per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto connesso da cui provengono i dati consultati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine; i terzi non utilizzano inoltre alcun dato non personale del prodotto o di un servizio_correlato messo a loro disposizione per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del titolare dei dati o sull’utilizzo da parte di quest’ultimo;

f)

non utilizza i dati che riceve in modo tale da avere un impatto negativo sulla sicurezza del prodotto connesso o del servizio_correlato;

g)

non disattende le misure specifiche concordate con il titolare dei dati o con il detentore dei segreti commerciali a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, né pregiudica la riservatezza dei segreti commerciali;

h)

non impedisce all’ utente che è anche consumatore, neanche in base a un contratto, di mettere i dati che riceve a disposizione di altre parti.

Articolo 11

Misure tecniche di protezione relative all’uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

1.   Un titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti e la cifratura, per impedire l’accesso non autorizzato ai dati, meta dati compresi, e garantire il rispetto degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non creano discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolano il diritto dell’ utente di ottenere una copia, reperire, utilizzare o accedere ai dati o fornire dati a terzi a norma dell’articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale adottata ai sensi del diritto dell’Unione. Gli utenti, i terzi e altri destinatari dei dati non modificano né rimuovono dette misure tecniche di protezione, salvo accordo con il titolare dei dati.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, il terzo o il destinatario dei dati adempie, senza indebito ritardo, alle richieste del titolare dei dati e, se del caso e qualora non si tratti della stessa persona, del detentore del segreto_commerciale, oppure dell’ utente di:

a)

cancellare i dati messi a disposizione dal titolare dei dati e le loro eventuali copie;

b)

porre fine alla produzione, all’offerta o all’ immissione_sul_mercato o all’uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute mediante tali dati, o all’importazione, all’esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, e a distruggere le merci costituenti violazione, qualora sussista un grave rischio che l’uso illecito di tali dati causi un danno significativo al titolare dei dati, al detentore del segreto_commerciale o all’ utente oppure qualora una tale misura non sarebbe sproporzionata rispetto agli interessi del titolare dei dati, del detentore del segreto_commerciale o dell’ utente;

c)

informare l’ utente dell’uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all’uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati;

d)

compensare la parte lesa dall’uso improprio o dalla divulgazione di tali dati utilizzati o cui si ha avuto accesso in modo illecito.

3.   Il paragrafo 2 si applica qualora un terzo o un destinatario dei dati :

a)

al fine di ottenere dati , abbia fornito a un titolare dei dati informazioni false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell’infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati;

b)

abbia utilizzato i dati messi a disposizione per scopi non autorizzati, compreso lo sviluppo di un prodotto connesso concorrente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera e);

c)

abbia comunicato illecitamente i dati a terzi;

d)

non abbia mantenuto le misure tecniche e organizzative concordate a norma dell’articolo 5, paragrafo 9; o

e)

abbia modificato o rimosso le misure tecniche di protezioni applicate dal titolare dei dati, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, senza l’accordo del titolare dei dati.

4.   Il paragrafo 2 si applica altresì qualora un utente modifichi o rimuova le misure tecniche di protezione applicate dal titolare dei dati oppure non mantenga le misure tecniche e organizzative adottate dall’ utente in accordo con il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, con il detentore del segreto_commerciale al fine di preservare i segreti commerciali, nonché riguardo a qualsiasi terzo che riceva i dati dall’ utente mediante una procedura d’infrazione del presente regolamento.

5.   Qualora il destinatario dei dati violi l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), gli utenti hanno gli stessi diritti dei titolari dei dati a norma del presente articolo.

Articolo 19

Obblighi degli enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e degli organismi_dell’Unione

1.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione che riceve dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell’articolo 14:

a)

non utilizza i dati in modo incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti;

b)

ha attuato misure tecniche e organizzative che preservino la riservatezza e l’integrità dei dati richiesti e la sicurezza dei trasferimenti dei dati, in particolare dei dati personali, e tutelino i diritti e le libertà degli interessati;

c)

cancella i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati e le persone o organizzazioni che hanno ricevuto i dati a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, senza indebito ritardo dell’avvenuta cancellazione, a meno che l’archiviazione dei dati sia richiesta in conformità del diritto dell’Unione o nazionale in materia di accesso pubblico ai documenti nel contesto degli obblighi di trasparenza.

2.   Un ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea, un organismo dell’Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:

a)

non usa i dati o le informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati per sviluppare o migliorare un prodotto connesso o un servizio_correlato in concorrenza con il prodotto connesso o il servizio_correlato del titolare dei dati;

b)

non condivide i dati con un altro terzo per uno degli scopi di cui alla lettera a).

3.   La divulgazione di segreti commerciali a un ente_pubblico, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a un organismo dell’Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo di una richiesta a norma dell’articolo 15. In tali casi, il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto_commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, compresi i pertinenti meta dati. L’ ente_pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione adotta, prima della divulgazione di segreti commerciali, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, ivi compreso, se del caso, l’uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l’applicazione di codici di condotta.

4.   Un ente_pubblico, la Commissione la Banca centrale europea o un organismo dell’Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.

Articolo 33

Requisiti essenziali in materia di interoperabilità dei dati, dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati

1.   Per facilitare l’ interoperabilità dei dati , dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nonché degli spazi comuni europei di dati, che costituiscono quadri interoperabili per scopi specifici, settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile, i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti rispettano i requisiti essenziali seguenti:

a)

il contenuto degli insiemi di dati, le restrizioni all’uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l’incertezza dei dati sono descritti, se del caso in un formato leggibile da dispositivo automatico, in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;

b)

le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, se disponibili, sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;

c)

i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d’uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l’accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo, in download in blocco o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico, qualora tecnicamente fattibile e non di ostacolo al buon funzionamento del prodotto connesso;

d)

se del caso, sono forniti i mezzi per consentire l’ interoperabilità degli strumenti concepiti per automatizzare l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati, ad esempio i contratti intelligenti.

Tali requisiti possono avere carattere generico o riguardare settori specifici, tenendo pienamente conto dell’interrelazione con i requisiti derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 45 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione ai requisiti che, per loro natura, non sono in grado di produrre l’effetto atteso a meno che non siano ulteriormente specificati in atti giuridici vincolanti dell’Unione e al fine di riflettere adeguatamente gli sviluppi tecnologici e di mercato.

La Commissione, quando adotta atti delegati, tiene conto dei pareri dell’EDIB conformemente all’articolo 42, lettera c), punto iii).

3.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.

4.   Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche_comuni che contemplino uno o tutti i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 laddove siano state soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione ha chiesto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma_armonizzata che soddisfi i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo e:

i)

la richiesta non è stata accettata;

ii)

le norme armonizzate che rispondono a tale richiesta non sono ultimati entro una determinata scadenza a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; oppure

iii)

le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e

b)

nessun riferimento a norme armonizzate che contemplino i requisiti essenziali pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

6.   Prima di preparare un progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

7.   Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei pareri del EDIB e di altri organismi o gruppi di esperti pertinenti e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

8.   Si presume che i partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli spazi di dati che soddisfano le specifiche_comuni stabilite da atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 o parti di essi siano conformi ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da tali specifiche_comuni o parti di esse.

9.   Qualora una norma_armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione ai fini della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma_armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Qualora il riferimento di una norma_armonizzata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti essenziali contemplati da tali norme armonizzate.

10.   Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

11.   La Commissione può adottare orientamenti, tenendo conto della proposta dell’EDIB conformemente all’articolo 30, lettera h), del regolamento (UE) 2022/868, che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati.

Articolo 43

Banche dati che contengono determinati dati

Il diritto «sui generis» di cui all’articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica quando i dati sono ottenuti o generati da un prodotto connesso o un servizio_correlato che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare in relazione agli articoli 4 e 5.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI


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